2 Maggio 2024
NELLE AULE dei TRIBUNALI

PARCO COMMERCIALE. Dopo che il Tar di Catania ha accolto i ricorsi contro il Comune di Barcellona si aspettano nuovi sviluppi e chiarimenti

Si trascina ancora la vicenda giudiziaria relativa alla costruzione del Piano Commerciale al confine col territorio di Merì che si presenta, per certi versi, molto ingarbugliata e che tante polemiche ha da tempo scatenato.

Ultimamente, il Tar di Catania ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Barcellona PG e l’Assessore Regionale al Territorio, nei confronti della Dibeca Sas & C, per l’annullamento della delibera consiliare n. 59 del 16 Novembre del 2009 di approvazione del «Piano Regolatore particolareggiato della zona territoriale omogenea d. 2.3. – parco commerciale»; degli allegati verbali della commissione edilizia n. 58 del 3 Giugno del 2008 e n. 30 del 14 Luglio del 2009.

Nei due ricorsi riuniti in esame, i ricorrenti Francesco e Tindaro Calabrese, ritengono lesiva la destinazione dei terreni ed in violazione di norme poste a presidio della partecipazione procedimentale ed in particolare della violazione degli art. 3 e 12 della Legge Regionale n.71/78. Partendo dall’art. 3, il Collegio ha ritenuto che «Il progetto di piano regolatore generale e quello particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno della data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti gi-orni consecutivi.

L’effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che per mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di PRG» ed opposizioni da chi interessato ed il tutto ben rese note dal Comune, il cui Consiglio, entro un me-se dalla scadenza della presentazione delle osservazioni ed opposizioni, deve formulare le proprie deduzioni. Entro dieci giorni dal termine stabilito, il Co-mune trasmette all’Assessorato regionale al Territorio il PRG e, nei casi previsti dalla relativa legge, quello particolareggiato insieme agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese  quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei tempi del quinto comma dello stesso art. 3. L’art. 12 inerente «l’approvazione dei piani particolareggiati» recita, al comma 1 che per l’adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali, «nonché per l’esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3». «Invece il Comune, che pure invoca la citata Legge regionale, non ha rispettato la descritta procedura per cui i ricorsi vanno accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione» e quindi, «non è fondata l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del PRG, perché i ricorrenti si lamentano solo del piano particolareggiato, e non della zonizzazione del PRG, e la descritta procedura è da rispettare anche nel caso in cui il piano particolareggiato sia conforme al PRG.» e – continua il Collegio – «L’Assessorato regionale va estromesso dal giu-dizio, considerato che non è stato impugnato alcun suo provvedimento.

Il Tar di Catania, in conclusione, decide che «le spese tra i ricorrenti e Comune e cointeressata seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, mentre tra i ricorrenti ed Assessorato possono essere compensate, attesa anche la modesta attività difensiva profusa da quest’ultimo». Di conseguenza, «Per questi motivi» il Tar di Catania ha accolto i ricorsi «nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati» estromettendo, appunto, dal giudizio l’Assessorato regionale chiamato in causa e ha, al contrario, condannato il Comune di Barcellona PG a due mila euro e la cointeressata a mille euro per il pagamento delle spese di giudizio, oltre agli accessori ed al rimborso in solido del contributo unificato, mentre ha compensato le spese tra i ricorrenti e l’Assessorato regionale al territorio.

Contrariamente ad alcune superficiali e trionfalistiche interpretazioni, questa sentenza del TAR di Catania, nel dare torto al Comune, potrebbe aprire delle positive aspettative anche alla DIBECA Sas & C. e dei cui sviluppi e conse-guenti chiarimenti infor-meremo i nostri Lettori prossimamente.

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