Per il falso in bilancio assolti tutti i dirigenti dell’ATO 2
La Difesa si è basata sulla «inesistenza della condotta contestata» sostenendo anche che la TIA precedentemen-te approvata era ancora valida e quindi logicamente applicabile perché mai annullata al momento dei fatti in questione; ed inoltre, i Sindaci dei Comuni soci, nell’approvare il bilancio, sono stati informati sulla realtà dei co-sti di esercizio nulla eccependo in quella sede. Ne consegue che la scelta del CdA era emettere nuove fatture per la riscossione della TIA onde coprire il costo di gestione oppure addebitarlo ai Comuni, situazione, per questi, peggiore. Il Collegio di Difesa ha sostenuto che, pur essendo le ATO costituite con forme di diritto privato in SPA, sono comunque da considerarsi enti pubblici non soggetti al reato di falso, occupandosi esclusivamente della gestione dei rifiuti e, non svolgendo attività commerciale.
In conclusione, le richieste di condanna del PM Francesco Massara di un anno di arresto, senza attenuanti generiche, perché «il reato di falso in bilancio era stato reiterato per due volte» sono state respinte; così come sono state superate dalla sentenza le richieste delle parti civili, in rappresentanza dei 28 Comuni dell’ATO 2.
Il Giudice avrebbe ritenuto la sussistenza del fatto ma la mancanza dell’elemento soggettivo del reato. In sostanza, secondo l’attuale norma sul falso in bilancio, si deve dimostrare l’effettiva intenzione del dolo, che, in questo caso, non è stato documentato chiaramente.