Barcellona, la condanna per estorsione ai danni di alcuni dipendenti dell’ imprenditore Immacolato Bonina
Nel mese di settembre del 2020, i giudici avevano condannato l’imprenditore barcellonese a 5 anni e tre mesi ed ad una multa di 2.500 euro, alle relative accessorie e sanzioni e, quindi, al risarcimento del danno al dipendente Salvatore Mangano, quale parte civile, mediante una previsionale di 5 mila euro. per il reato di estorsione verso sei dipendenti della Società “Sbm srl.”, allora proprietaria della “Sigma” di Tremestieri.
Nel novembre del 2021, invece, la Corte di Appello – formata dal presidente Blatti e i giudici a latere Cannizzaro e Sagone – ha: “ritenuto inesistente il reato valutando non credibile il racconto della parte civile, che si era anche rivolta al giudice del lavoro con esito negativo”, e del resto: “come dall’esame delle stesse buste paga prodotte dalla pubblica accusa in primo grado, emergesse l’esatta coincidenza tra quanto corrisposto al lavoratore e quanto indicato nelle buste paga tanto, che il reato di estorsione è oggettivamente inesistente”. Parallelamente, per questi i fatti, vi è un procedimento in corso verso il direttore di allora dell’Ipermercato di Tremestieri, che dovrà rispondere di essere stato la “longa manus” dello stesso Bonina.
Di conseguenza, sembravano finite le traversie per il Bonina, ora, però, il Collegio penale del Tribunale di Barcellona ha condannato a sei a 3 mesi l’imprenditore, per l’accusa di estorsione nei confronti di suoi dipendenti ed inoltre per aver incassato da parte dello Stato somme a lui non dovute.
Sostanzialmente, le richieste del Pubblico Ministero sono state accolte, anche se poi la condanna è stata di due anni e tre mesi in meno a quella proposta. I fatti sono emersi in seguito ad una indagine relativa alla crisi della Società “C.S:R.S Spa” – “Centro Supermercati Regione Sicilia”. Questa società, gestiva la piattaforma di stoccaggio delle merci per conto dei Supermercati “SIGMA” e, secondo l’accusa, Bonina avrebbe fatto sottoscrivere dei contratti di solidarietà con una riduzione delle ore di lavoro da 40 a 28, mentre, in verità, i dipendenti lavoravano a tempo pieno ed, ancora, in questo modo, l’imprenditore otteneva dei sussidi dall’ INPS relativamente alla sottoscrizione degli stessi contratti di solidarietà.
Di conseguenza, le ventuno persone che in Primo Grado si sono presentate quali parti civile avranno diritto ad un risarcimento da definire in altra sede, parimenti all’INPS, altra parte civile.
ATTENZIONE! IN SEGUITO AD UN ATTACCO AL NOSTRO SITO, l’8 novembre 2017, E’ STATO ALTERATO IL NUMERO DEI “NON MI PIACE” E DEI VOTI della sezione “terribile”, il peggiore giudizio.
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